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In questa circolare si riepilogano i principali aspetti della disciplina del riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRES di cui all’art.84 del Tuir; a tal fine, si rammenta che, dal 2011, le perdite sono riportabili:
• nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
• nel limite del reddito imponibile realizzato nel periodo d’imposta di utilizzo delle stesse, se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Tale meccanismo si riflette sulla compilazione del modello Unico SC2013 (quadro RN e RS) nonché sulle società in fase di liquidazione.
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